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Stalking, atti persecutori

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L'Avv. Federica Liparoti, avvocato penalista titolare dell'omonimo studio legale a Milano e Dottore di Ricerca in Diritto Penale, assiste gratuitamente in tutte le fasi del giudizio - indipendentemente dal reddito - le vittime di atti persecutori o stalking, ai sensi dell'art. 76 comma IV D.P.R. 115/2002. Il reato di stalking, che si configura ex art. 612 bis del Codice Penale quando un soggetto pone in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima, corrisponde appunto ad un atto persecutorio. Nella categoria rientrano anche i comportamenti classificati come stalking telefonico, stalking virtuale (cyberstalking), stalking on-line, stalking condominiale e stalking psicologico.

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Dispositivo dell'art. 612 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

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